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Il decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità Covid nel 2020, lavoratori stagionali e altre categorie.

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tra i nuovi destinatari ci sono i lavoratori in somministrazione presso aziende appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’indennità COVID-del 2020.

Su tale indennità non è riconosciuta contribuzione né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori che hanno già fruito delle indennità nel 2020, non devono presentare una nuova domanda in quanto l’indennità sarà erogata in automatico sullo stesso conto già indicato nel 2020.

Chi non ha avuto indennità nel 2020 deve presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, tramite credenziali o Enti di Patronato.